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Assemblea 2021

Caro Socio,

come già comunicato anche quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’Assemblea ordinaria della nostra Banca non si potrà tenere con le consuete modalità; i provvedimenti del Governo e le stringenti cautele da rispettare nei contatti interpersonali, a tutela e salvaguardia della salute dei soci, collaboratori ed esponenti hanno reso necessario ricorrere ad altre forme di tenuta dell’Assemblea.

La Banca, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, ha quindi deciso di avvalersi della facoltà stabilita dalla Legge 27/2020 e prorogata dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che consente di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), e quindi senza partecipazione fisica da parte dei Soci né con possibilità di conferire delega a soggetti diversi dal Rappresentante Designato.
Tale modalità, come accennato analoga a quella dello scorso anno, rende quindi necessario che i Soci che intendano partecipare all’Assemblea conferiscano delega e relative istruzioni di voto su tutte o alcune delle 

proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno al Rappresentante Designato, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega e le istruzioni di voto, reperibili nell' Area Riservata, sezione: “Assemblea 2021” e senza alcuna spesa per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto e il socio che ha conferito la delega, anche parziale, è computato ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, il socio non è computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.
Anche in tale Assemblea, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), i soci che abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, con la società si astengono dalle relative deliberazioni.

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